

Ai Direttori Generali Regionali
Loro Sedi
Ai Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali
Loro Sedi
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All'Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D'Aosta
Aosta
Per conoscenza:
Ai dirigenti delle istituzioni
scolastiche autonome
Il Ministro della Pubblica Istruzione
OGGETTO: linee di indirizzo ed indicazioni in materia
di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici
durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari,
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
I recenti fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, dalla
trasgressione delle più banali regole di convivenza sociale (uso
improprio dei telefonini cellulari e altri comportamenti di disturbo
allo svolgimento delle lezioni) fino agli episodi di bullismo e di
violenza, riguardano situazioni che, seppure enfatizzate dai media, non
devono essere sottovalutate. Rappresentano infatti il rischio del
dilagare di un processo di progressiva caduta sia di una cultura del
rispetto delle regole che della consapevolezza che la libertà dei
singoli debba trovare un limite nella libertà degli altri.
Di fronte a ciò la scuola è una risorsa fondamentale in quanto assume il
ruolo di luogo di crescita civile e culturale per una piena
valorizzazione della persona, rafforzando l’esistenza di una comunità
educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengano coinvolti
in un’alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo
contenuti e competenze da acquisire ma anche obiettivi e valori da
trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza, e
responsabilità.
Al raggiungimento di tali finalità concorre l’autonomia scolastica,
costituzionalmente riconosciuta che, avendo superato l’impostazione
esclusivamente centralistica dell’educazione e della formazione del
cittadino, consente alla singola istituzione scolastica di concertare,
confrontarsi, costruire accordi, creare lo spazio in cui famiglie,
studenti, operatori scolastici si ascoltano, assumono impegni e
responsabilità, condividono un percorso di crescita umana e civile della
persona.
Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione
coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della condivisione di
principi ed obiettivi, evitando quei conflitti che hanno sempre gravi
conseguenze sull’efficacia del processo formativo.
Di conseguenza tutte le componenti scolastiche nelle quali si esprime
l’autonomia delle scuole, in particolare il dirigente scolastico, che ne
costituisce l’elemento di sintesi, devono aprire una fase di riflessione
sulle problematiche oggetto della presente direttiva, fino a promuovere
tutte le iniziative utili, inclusa la revisione del regolamento di
disciplina degli alunni, di cui al comma 2, dell’articolo 14 del D.P.R.
275/99.
In tale prospettiva, si intendono fornire, nel rispetto dell’autonomia
scolastica, della libertà di insegnamento e della garanzia del diritto
allo studio, linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi,
sollecitando opportune iniziative di carattere operativo.
Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le
attività didattiche In via preliminare, è del tutto evidente che il
divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad
una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua
codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle
studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
In tali circostanze, l’uso del cellulare e di altri dispositivi
elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa
che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il
docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile
attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare
tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria
dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la
consapevolezza del disvalore dei medesimi.
Dall’elenco dei doveri generali enunciati dall’articolo 3 del D.P.R. n.
249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno
studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi
elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche,
considerato che il discente ha il dovere:
- di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli
orari di lezione (comma 1);
- di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché
corretti e coerenti con i principi di cui all’art. 1 (comma 3);
- di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di
istituto (comma 4).
La violazione di tale dovere comporta, quindi, l’irrogazione delle
sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione
scolastica, nell’ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione
di istituto.
È dunque necessario che nei regolamenti di istituto siano previste
adeguate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa
quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di
lezione, in caso di uso scorretto dello stesso.
Laddove se ne ravvisi l’opportunità, il regolamento di istituto potrà
prevedere le misure organizzative più idonee atte a prevenire, durante
le attività didattiche, il verificarsi del fenomeno di un utilizzo
scorretto del telefonino.
Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche,
eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie,
dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre
essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola
continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la
possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri
figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e
di segreteria amministrativa.
Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di
attività di insegnamento – apprendimento, del resto, opera anche nei
confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto
1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla
necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica le
migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle
attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai
discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.
Per le ragioni sopra esposte, si segnala la necessità per ciascuna
istituzione scolastica autonoma di dotarsi di un regolamento di istituto
che declini e traduca, in maniera adeguata ed efficace, i principi
fissati dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, in base alle
specifiche esigenze della comunità scolastica, prestando particolare
attenzione all’individuazione di un repertorio di sanzioni volte a
garantire, con il massimo rigore, l’effettivo rispetto delle regole
poste a presidio del valore della legalità e di una corretta convivenza
civile.
Il Ministero metterà a disposizione delle scuole, mediante pubblicazione
sul sito internet www.pubblica.istruzione.it, alcuni esempi di
regolamento di istituto che perverranno su iniziativa delle stesse
istituzioni scolastiche.
Le sanzioni disciplinari verso gli studenti Con l’entrata in vigore
dello Statuto delle studentesse e degli studenti si è segnato il
passaggio da un modello sanzionatorio, incentrato su un’impostazione
esclusivamente repressiva, ad un sistema nuovo in base al quale lo
studente, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere punito ma,
contestualmente, deve anche essere obbligato a comportamenti attivi di
natura risarcitoria – riparatoria volti al perseguimento di una finalità
educativa, in virtù di quanto previsto dalla specifica regolamentazione
di istituto e in ossequio al principio dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche. In particolare la scuola è
chiamata a prevedere l’attivazione di percorsi educativi di recupero
anche mediante lo svolgimento di attività “riparatorie”, di rilevanza
sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse
generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole
manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato
nell’ambito della comunità scolastica, …).
La sanzione disciplinare, seppur inserita in una nuova logica, continua
a svolgere anche la sua irrinunciabile funzione di reazione efficace ad
un illecito, nonché di prevenzione verso il compimento di eventuali
infrazioni disciplinari.
Come già chiarito nella direttiva n. 16/2007, il divieto generale di
disporre un allontanamento superiore a 15 giorni, posto dall’art. 4,
comma 7 del d.p.r. n. 249/1998, può essere derogato quando si sia in
presenza di fatti di rilevanza penale, o vi sia pericolo per
l’incolumità delle persone (comma 9 dello stesso decreto).
In queste due situazioni la durata della sanzione “è commisurata alla
gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo”.
Si ritiene opportuno che i citati regolamenti di disciplina, nel momento
in cui individuano le fattispecie di cui sopra, prevedano sanzioni
severe, commisurate alla particolare gravità dei comportamenti tenuti
dagli studenti.
In quest’ottica, il Ministero ha avviato la procedura di revisione degli
articoli 4 e 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti allo
scopo di consentire da un lato la semplificazione e lo snellimento delle
procedure di irrogazione e di impugnazione delle sanzioni disciplinari
e, dall’altro, la possibile applicazione di sanzioni particolarmente
incisive, secondo un principio di progressività e di proporzionalità,
nei casi eccezionali che presentino connotazioni di estrema gravità.
In particolare, la nuova disciplina prevederà che in tali ultimi casi,
tassativamente individuati dal regolamento di istituto, la sanzione
potrà comportare l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.
Il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti
Con riferimento alla componente dei genitori, si informa che,
nell’ambito delle modifiche allo Statuto delle studentesse e degli
studenti, è prevista la possibilità per ciascuna scuola di chiedere ai
genitori, all’atto di iscrizione, o comunque all’inizio di ogni anno
scolastico, di sottoscrivere un “patto sociale di corresponsabilità” al
fine di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie.
Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità
scolastica, infatti, è una condizione necessaria per la realizzazione
dell’autonomia scolastica e del successo formativo.
Con questo strumento le famiglie, nell’ambito di una definizione più
dettagliata e condivisa dei “diritti e doveri” dei genitori verso la
scuola, si assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato
dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni
ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale,
violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano, di
conseguenza, l’applicazione di una sanzione anche di carattere
pecuniario.
Per quanto attiene alla responsabilità deontologica e professionale dei
dirigenti, dei docenti e del personale ATA, si ricorda che il dovere di
vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi
scolastici ed esige la tempestiva segnalazione alle autorità competenti
di eventuali infrazioni, ed in particolare quando trattasi degli episodi
di violenza sopra richiamati, dovere la cui inosservanza è materia di
valutazione disciplinare.
IL MINISTRO
G. Fioroni